Le incombenze burocratiche

Dopo la morte di un parente bisogna svolgere alcune pratiche necessarie alla successione. Cercheremo quindi di riassumere e di indicare una facile strada per adempiere a questi incombenti.

La comunicazione di constatazione del decesso spetta al medico necroscopo, il quale invia online il certificato all’Istituto di previdenza. Di seguito il collegamento alla pagina INPS per poter effettuare domanda di pensione di reversibilità, pensione indiretta o ratei di tredicesima.

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Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio. In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso, ...). Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte. Del decesso devono essere informati:
- il datore di lavoro e l'ufficio del lavoro;
- gli istituti di credito;
- l'Ente pensionistico di riferimento. Se il deceduto era un pensionato Inps, l'erede deve presentare all'ufficio che eroga la pensione il certificato di morte, la fotocopia della carta d'identità del defunto e la copia del testamento autenticato (se esiste) dando disposizioni all'Ente per effettuare il conguaglio a nome suo.
- gli istituti assicurativi. Se esistevano polizze sulla vita o di altro tipo occorre provvedere quanto prima a comunicare l'accaduto rispettando tempi e modi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza.

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi. La presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, normalmente, coincide con la data del decesso.

Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vedersi precludere la possibilità di rinunciare all'eredità e verificare se esiste o meno un testamento.
La giurisprudenza ha rinvenuto altre ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, quali ad esempio incassare un assegno dato in pagamento di un credito al defunto, pagare i debiti ereditari con denaro del patrimonio ereditario o accettare una transazione per soddisfare i creditori del de cuius, ricorrere contro un accertamento fiscale relativo al pagamento dell’imposta di successione, promuovere azioni giudiziali a tutela dei propri interessi di erede (impugnare il testamento, azionare la procedura di divisione, richiedere il pagamento di crediti del defunto).
Diversamente non equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità atti in qualche modo solo conservativi di una gestione dei beni, quali ad esempio la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta, il pagamento delle spese funerarie, il possesso dei beni avendo però predisposto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.

L'eredità può essere:
- accettata in modo puro e semplice;
- accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'inventario è l'elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell'inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
- rinunciata (il verbale di rinuncia all'eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge che rinuncia all'eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell'adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi legittimi indicati per legge. In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.
Se il defunto aveva redatto un testamento occorre procedere alla sua pubblicazione per renderlo efficace nei confronti di tutti gli eredi e legatari.
L’operazione si svolge dinnanzi al Notaio, quello presso cui il defunto aveva fatto o depositato il proprio testamento o quello scelto dagli eredi se questi ultimi sono in possesso di un testamento olografo (cioè non depositato dal notaio, ma scritto di proprio pugno dal testatore e conservato in luogo privato). La pubblicazione del testamento non comporta accettazione dell’eredità (che è atto diverso e separato), mentre implica che i legatari dei beni assegnati dal testatore diventino proprietari degli stessi a partire dal giorno della morte del testatore.
La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto ("riserva"). Essi sono i cosiddetti "Iegittimari" e sono: il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente o giudizialnnente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori).

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Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

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La cessazione o la voltura delle utenze (telefono, acqua, luce, gas) è un’incombenza che ricade sugli eredi.
È sufficiente chiamare o scrivere a ciascun fornitore attingendo alle informazioni riportate su ciascuna bolletta.
Se si intende cessare le forniture, si ricorre alla richiesta di disdetta, in alternativa si può decidere per il subentro o la voltura.

Il nuovo intestatario, qualora il defunto abbia lasciato morosità, è obbligato a rimborsare al fornitore gli eventuali debiti lasciati dal soggetto a cui era precedentemente intestato il contratto solo se si tratta di un familiare. In caso contrario il nuovo inquilino estraneo all’ex intestatario defunto può chiedere una cessazione amministrativa del contratto in essere.

N.B.
il Canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare, motivo per cui non può essere addebitato due volte. Lo stesso viene addebitato in bolletta luce laddove è presente un'utenza domestica residente, la bolletta luce in seconda casa risulta come utenza domestica non residente pertanto lo stesso non verrà addebitato nella bolletta della seconda casa.

Per cancellare la persona defunta dal ruolo dei contribuenti Tari, è necessario che l’erede presenti all’ufficio tributi del comune una dichiarazione di cessazione. Ricordiamo, infatti, che la cancellazione non può essere effettuata d’ufficio sulla base della denuncia di morte. La denuncia di cessazione dà il diritto di essere esentati dal pagamento della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata.
La denuncia di cessazione non può essere presentata se l’abitazione del defunto, pur non essendo effettivamente occupata, risulti predisposta all’uso, ossia disponga degli arredi e di almeno due utenze (ad es. gas, acqua, luce).
Se il coniuge o un altro parente subentra nell’occupazione dell’abitazione, deve presentare contestualmente alla cessazione, anche la denuncia di nuova occupazione, per il cambio d’intestazione della tassa.
Se dovessero risultare debiti relativi agli anni pregressi, questi rientreranno nel patrimonio ereditario e dovranno essere soddisfatti da coloro che decideranno di accettare l’eredità.

Gli eredi devono prontamente informare gli istituti della circostanza del decesso producendo una copia del certificato di morte e riconsegnare assegni non utilizzati, carte di credito o bancomat e tutto ciò che è di prorietà della banca; dopo la comunicazione, la banca e/o poste provvedono al “congelamento” di tutti i rapporti in essere.
Non sarà più consentita alcuna operazione, almeno fino a quando non saranno noti i nominativi di tutti gli eredi e non sarà presentata una copia della dichiarazione di successione.

LA TASSA DI SUCCESSIONE
Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto occorre necessariamente versare delle imposte. Entro 12 mesi dalla data del decesso occorre recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è solo un caso in cui non si paga nulla: quando non vengono superate le franchigie, fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.

Se la persona defunta era titolare di una utenza elettrica di tipo residenziale ed era in possesso di un televisore, l’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto. Nella fattispecie deve compilare la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello indicando se stesso e il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. In pratica l’abitazione della persona defunta sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.

Se invece la persona deceduta non era in possesso di alcun televisore presso la sua abitazione, sarà comunque necessario che l’erede predisponga la dichiarazione sostitutiva, questa volta compilando il Quadro A dell’apposito modulo, denominato “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione”.

Per l’invio si può optare per la procedura telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o per la spedizione a mezzo posta; in quest’ultimo caso l’indirizzo è: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO.

N.B.
il Canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare, motivo per cui non può essere addebitato due volte. Lo stesso viene addebitato in bolletta luce laddove è presente un'utenza domestica residente, la bolletta luce in seconda casa risulta come utenza domestica non residente pertanto lo stesso non verrà addebitato nella bolletta della seconda casa.

Chi eredita un veicolo deve autenticare la propria firma sull’atto di accettazione dell’eredità, che può essere un atto pubblico o una scrittura privata con firma autenticata.
Entro 60 gg dall’autentica, l’erede deve registrare l’atto all’ufficio provinciale dell’ACI-Pubblica Registro Automobilistico (PRA), il quale rilascerà il certificato di proprietà digitale.
Infine, l’erede deve richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione rivolgendosi all’ufficio della Motorizzazione Civile.

La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada. (Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762).

Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:
- prima registrare l’atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi
- poi registrare l’atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell’acquirente che diventerà unico intestatario.

È possibile presentare un unico atto contenente l’accettazione dell’eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un acquirente.

Nel caso di assicurazioni RC occorre comunicare il decesso del contraente alla compagnia assicurativa, la quale provvederà immediatamente a cessare il contratto.

In merito alle assicurazioni sulla vita occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati nelle dichiarazioni di successione. Le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale. La procedura deve essere attivata nel più breve tempo possibile per non pregiudicare una tempestiva istruttoria della pratica; in ogni caso il codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni. In questo caso è bene farsi seguire da un legale di fiducia.

L’erede deve presentare immediatamente (entro 8 giorni dal decesso) denuncia alla Questura o alla stazione Carabinieri.
Deve anche decidere se conservare l’arma (se in possesso di una licenza di porto d’armi o richiedere uno specifico Nulla osta) o cederla ad altri.

L’erede deve preoccuparsi di presentare, per conto della persona defunta, la dichiarazione dei redditi percepiti durante l’anno in cui è avvenuta la morte.

L’erede che ha sostenuto le spese funebri può riportare, nella sua dichiarazione dei redditi, una detrazione d’imposta nella misura del 19% calcolata sulla spesa massima di € 1.549,37.
Dunque la detrazione massima è di € 294,38.
Rientrano in questa tipologia di documenti le fatture e/o ricevute rilasciate dalla nostra agenzia di onoranze funebri, la ricevuta di versamento dei diritti cimiteriali pagati al comune, ecc.
Possono godere della detrazione fiscale tutti i soggetti aventi reddito.
Se le spese sono state sostenute da più di un erede, la detrazione sarà calcolata pro quota con una dichiarazione di ripartizione delle spese presentando la fattura cointestata e, se intestata ad un solo erede, presentando in fase di dichiarazione copia fattura corredata di annotazione sottoscritta dall’intestatario della fattura o ricevuta, nel caso in cui le fatture funebri siano intestate ad una sola persona, ma il pagamento venga effettuato da più persone.
Se si aderisce al 730 precompilato il campo di riferimento verrà automaticamente compilato per la corretta quota o pro-quota.

La stessa documentazione deve essere conservata e mostrata all’occorrenza, in sede di apertura della successione, in quanto le spese funerarie devono essere inserite durante la compilazione della dichiarazione di successione.

Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l'onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.

L’erede non è tenuto alla restituzione del documento d’identità, del passaporto o patente di guida del defunto.
Tuttavia, se essi risultano smarriti, l’erede è tenuto ad effettuarne denuncia alle autorità competenti.

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